Prevenzione Incendi - Pulizia Frondi e Fronti strada

Ultima modifica 11 luglio 2023

ORDINANZA N 12  - PROT 2475
 
PREVENZIONE INCENDI,
PULIZIA FONDI E FRONTI STRADA
 
IL SINDACO
 
Premesso che periodicamente e ricorrentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno
che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro ;
Che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti,
che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od
altro materiale proveniente dal lavoro i campi;
Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno dei centri
urbani e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità, tenuto conto della possibilità d'incendio di sterpaglie in vista
dell'approssimarsi della stagione estiva ;
Vista la legge 21/11/2000 N°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 03/05/2002 N°560, "individuazione del perio o massimo di rischio incendi boschivi" che stabilisce tale fase dal 30 maggio al 30 settembre di
ciascun anno;
Visto il D. L.vo 30/04/1992, N°285;
Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni ;
Visto tart.255 del D.Igs. 03/04/2006 n.152;
 
ORDINA
 
I proprietari e/o conduttori di aree agricole coltivate e non coltivate, di aree verdi urbane e di aree verdi industriali dismesse, i responsabili dei cantieri edili e stradali, gli amministratori degli stabili con
annesse aree pertinenziali, i proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto di aree in genere inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, devono procedere alla loro
manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;
 
I soggetti indicati nel punto precedente dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
 
In tutte le aree incolte è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura, in prossimità dei periodi estivi di massimo rischio di incendi boschivi, lavori questi atti a prevenire gli stessi;
 
E' vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua permanenti per più di una settimana senza
una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere
sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.
 
I proprietari e conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno
stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e
le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada.
 
I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, per tutto il tratto stradale corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, le pietre e i materiali rinvenuti, come pure conservare in
buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latistanti le Strade stesse provvedendo inoltre al taglio delle erbe;
 
Di procedere con assoluta immediatezza agli interventi di pulizia predetti che dovranno essere comunque effettuati ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2014 con avvertenza che in caso di
inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo
all'assistenza della Forza Pubblica ed a ditte esterne;
 
Tutti i materiali di scarto ottenuti dalla rimozione di rifiuti dovranno essere trasportati in centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge.
 
Tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, Sarà consentita la bruciatura dei prodotti derivanti dal su citato sfalcio e diserbo, sotto stretta sorveglianza da parte degli
interessati, dietro preventivo nulla osta del CFS, e comunque esclusivamente al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi.
 
Nel periodo dal 30 maggio al 30 settembre è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stóppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché gli
arbusti e le erbe lungo gli assi ferroviari, le strade Comunali, Provinciali e Statali,e lungo le Autostrade, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato;
• A questo fine, in attuazione della Legge Regionale 2 maggio 1995, n° 17, art. 38, comma 1, per abbruciarnenti per interventi di prevenzione antincendio autorizzato, si intendono quelli per i quali
  sarà stata inoltrata la domanda al Comando della Stazione C.F.S. competente per territorio.
Entro il termine di cinque giorni, l'autorizzazione può essere concessa con l'aggiunta di prescrizióni ulteriori e con la modifica di taluni dei parametri proposti.
La disciplina di cui al comma 1, Legge 17/1995 ad. vige dal 1° marzo. al '30 novembre. La deroga prevista dal comma 2, è subordinata alla medesima autorizzazione per il periodo di grave
pericolosità al fine di prevenire la perdita del controllo delle operazioni di abbruciamento.
• Sempre, comunque, l'abbruciamento autorizzato delle stoppie e di altri residui vegetali, può estere effettuato soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri e purchè il terreno su
cui si effettua l'abbruciarnento venga circoscritto ed isolato con solchi a metri 5 e non spiri vento forte ed il fuoco sia tenuto sotto controllo da personale idoneo.
 
E' fatto obbligo, nel periodo 15 giugno - 30 settembre, ai proprietari o possessori dei terreni situati s distanza inferiore a 50 metri dai boschi di interrare le stoppie o altri residui vegetali. Tali operazioni
debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 20 luglio 2014.
 
E' fatto obbligo ai privati possessori a qualsiasi titolo, di boschi confinanti con strade ed altre vie di transito o con altri boschi o coltivi di effettuare la ripulitura da erbe infestanti delle fasce perimetrali
dei boschi medesimi almeno per una profondità di metri 5; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di "grave pericolosità" .
• Analoga operazione deve essere effettuata, nello stesso periodo, lungo le scarpate autostradali é ferroviarie da parte degli Enti interessati.
• E' fatto obbligo ai proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti adiacenti le linee ferroviarie, durante tutto il "periodo di pericolosità", di tenere sgombri
tali terreni, fino a metri 10 dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile; se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere
l'intero fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non Meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.
• I proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti alle linee ferroviarie e/o 1:1schi confinanti con strade o altre vie di transito, saranno ritenuti responsabili dei danni che si
verificassero per loro negligenza o per inosservanze dei divieti ed obblighi contenuti nella presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie prescritte dalle vigenti leggi.
 
Nel periodo dal 30 maggio al 30 settembre stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio bosch vo, sono vietate, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della Legge 353 datata 21 novembre 2000, tutte le
azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili
dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.
 
DISPONE
 
Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate:
a) nel caso mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di Euro 137,55 determinata ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada.
   La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art.195 del D. Lgs. 30/04/1992 N° 285;
b) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione pecuniaria di Euro
   150,00 oltre l'addebito delle spese per tutte le procedure d'ufficio, l'assistenza della Forza Pubblica gli oneri delle, ditte esterne e/o costi del personale e mezzi dell'Amministrazione ditte esterne.
c) nel caso di mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 105,00 ad Euro 620,00 ai sensi dell'art. 255 del DIgs.n.152/2006 oltre
   l'addebito delle spese per tutte le procedure d'ufficio, l'assistenza della Forza Pubblica gli oneri delle ditte esterne e/o costi del personale e mezzi dell'Amministrazione ditte esterne.
d) Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti k -) depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 155,00 ai sensi dell'art.
   255 del D.Lgs.n.152/2006 già citato oltre l'addebito delle spese per tutte le procedure d'ufficio, l'assistenza della Forza Pubblica gli oneri delle ditte esterne e/o costi del personale e mezzi
   dell'Amministrazione ditte esterne.
e) Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività improprie che detérmino I innesco d'incendio durante il periodo dal 30 maggio al 30 settembre, sarà applicata una sanzione
   amministrativa non inferiore ad Euro 1032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge N°353 del 21/11/2000 oltre l'addebito delle spese per tutte le procedure d'ufficio,
   l'assistenza della Forza Pubblica gli oneri delle ditte esterne e/o costi del personale e mezzi dell'Amministrazione ditte esterne.
 
A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'ad. 650 del Codice Penale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigen i disposizioni di legge.
 
Per eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza inerenti l'avvistamento di incendi boschivi e di sterpaglie è attivo, tutti i giorni, il:NUMERO VERDE 803.555 della Sala Operativa Regionale
 
Villa Santa Lucia, lì 28 aprile 2014
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE
Rocco D'Aguanno
 
IL SINDACO
Antonio Iannarelli

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