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Chiedere il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica

Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2023, 16:26

 

Cos'è
Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica se sono stati realizzati lavori  (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e 181):

a. in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
b. che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
c. comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).

Cos'è utile sapere
Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.

Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è  sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Come fare
L'iter del procedimento è definito in dettaglio dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167.Alla domanda vanno allegati:1. copia del documento d'identità2. dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo3. documentazione fotografica a colori4. elaborati grafici5. relazione paesaggistica6. ulteriori intestatari del procedimento7. ulteriori immobili oggetto del procedimento8. ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento 

In quanto tempo
Il termine complessivo di conclusione è di 180 giorni dalla presentazione della domanda.

Validità del documento
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2).


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